In seguito all’abolizione del regime dei visti di breve durata fino a 90 giorni per i cittadini albanesi e alle informazioni errate da parte di alcune media, il 23 novembre scorso, l’amministrazione doganale, ha comunicato le indicazioni da seguire e l’obbligo da assolvere alla frontiera in caso di acquisti effettuati all’estero.
L’Amministrazione doganale ha ribadito che i limiti di esenzione dai dazi doganali delle merci verificatesi nei bagagli personali dei passeggeri alla frontiera, sono disposti con il Decreto del Consiglio dei Ministri, nr. 205 del 1999 “Disposizioni d’ Applicazione del codice doganale”.
Secondo l’articolo 506 di tale Decreto sono esenti da dazi doganali i beni (acquisti esteri) verificati nei bagagli personali dei passeggeri, purchénon siano di natura commerciale. L’art. 506 definisce, inoltre, i concetti di bagaglio personale e di importazioni non commerciali. Per bagaglio personale si intende l’insieme dei bagagli che il viaggiatore presenta alle Autorità doganali al momento dell’arrivo e tutti i bagagli presentati a dette Autorità successivamente all’arrivo a condizione che si dimostri che i bagagli sono stati registrati, il giorno della partenza del viaggiatore, come bagagli accompagnati, presso la società che ha fornito il trasposto. I contenitoridi carburante non costituiscono bagaglio personale. Le importazioni non commerciali sonoimportazioni di natura occasionale, destinati esclusivamente all’utilizzo personale del viaggiatore o dei suoi familiari, nonché merci destinati a regali, a condizione che la tipologia e la quantità non sia attinente all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal passeggero.
L’articolo 507 della disposizione sancisce invece il limite di quantità e peso per viaggiatore di prodotti specifici come le bevande alcoliche, il tabacco, le sigarette e i profumi. Possono passare intatti alla frontiera albanese: •200 sigarette, 100 sigarilli con un peso massimo di 3 grammi ciascuno, 50 sigari, 250 grammi di tabacco o una combinazione proporzionata di questi prodotti.•un litro di bevande distillate e alcoliche con grado alcolico superiore al 22%o alcool etilico non denaturato con grado alcolico superiore al 80%; due litri di bevande alcoliche distillate e aperitivi a base di vino o di alcool, con titolo alcolometrico non superiore a 22%, di vini frizzanti o secchi, di liquori o una combinazione proporzionale di questi prodotti•50 grammi di profumo o 0,25 litri di acqua di colonia.
Nessuno sconto neanche per i farmaci, la quantità dei quali non deve eccedere le quantità necessarie per la durata del viaggio.
L’esenzione doganale alla frontiera albanese di cui all’art. 506 verrà concessa per un totale di acquisti esteri diversi da quelli di cui all’art. 507, solo se minori di 30 000 lek (circa 250 euro) per passeggero. Tale somma si riduce a 15 000 lek (circa 120euro) per i viaggiatori minorenni al di sotto dei 15 anni.
L’Amministrazione doganale ha inoltre specificato che le informazioni necessarie sono facilmente riscontrabili nelle leggi doganali redatte con l’ osservazione della legislazione Comunitaria esono disponibili già da anni per tutti i passeggeri che entrano in Albania.