Uccidere o maltrattare animali domestici costerà caro. La commissione parlamentare, infatti, ha votato a favore del disegno di legge firmato da 37.500 cittadini per la modifica del codice penale.
Oltre all’uccisione di animali domestici, verranno considerati crimini anche il maltrattamento, la prigionia, l’organizzazione di sfide clandestine tra animali e il condurre esperimenti su di loro.
La pena per l’uccisione di un animale potrà arrivare fino a due anni di reclusione – stessa pena anche per coloro che organizzano combattimenti tra animali – mentre per chi conduce esperimenti la pena può arrivare fino a tre anni di reclusione.
Per ogni pena, a prescindere dall’entità, ci sarà anche una multa che può arrivare fino a 10.000 dollari.
Il post di Animal Rescue Albania
Animal Rescue Albania, nota pagina su Facebook creata per soccorrere gli animali in tutto il paese, ha accolto con gioia la notizia odierna:
“Oggi è un giorno che segneremo. Una vittoria per tutti gli amanti degli animali in tutta l’Albania. Oggi la nostra voce è diventata quella di tutti quegli animali che vengono maltrattati, massacrati e uccisi ogni giorno in Albania.
Siamo più vicini che mai a far diventare l’Albania un paese in cui coloro che commettono crimini contro gli animali devono rispondere alla legge.
Il disegno di legge in difesa degli animali è stato approvato oggi dalla commissione parlamentare e speriamo che molto presto sia approvato anche in assemblea.
37.500 voci devono essere ascoltate.” – si legge nel post di Animal Rescue Albania
La legge italiana
In Italia, dal 2004 c’è una legge – art.544 ter del codice penale, poi aggiornata nel 2010 – a tutela degli animali che recita in questo modo:
“1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”