La Corte Costituzionale albanese respinge l’eccezione di incostituzionalità sollevato dal Comune di Tirana rispetto la Decisione del Parlamento N. 66 del 21/10/2010 “Sulla costruzione del nuovo complesso parlamentare”. La corte era stata chiamata in causa su questioni relative al riparto di competenze tra istituzioni (il Comune di Tirana e il Parlamento Albanese).
La Corte ha inoltre bocciato le pretese del Parlamento e del Consiglio dei Ministri sulla non legittimità del Sindaco di Tirana di fare ricorso alla Corte. La Corte ha motivato la decisione di bocciare il ricorso del Comune di Tirana ” in quanto manca di argomenti convincenti senza i quali non si può dimostrare che tale decisione, violi gli interessi statali, sociali o individuali”. “…..
la Decisione N° 66, è un atto individuale, che è rilasciato dall’organo competente, il Parlamento albanese, è conforme al regolamento del parlamento, quindi pienamente legale.””…
inoltre questa decisone prevede una legge specifica, inerente alle procedure che verranno seguite per la costruzione del nuovo complesso parlamentare….
In nessun punto di questa Decisione si parla di esclusione del Comune di Tirana nell’applicare le proprie competenze.” Su questo punto la Corte ha accolto i dubbi sollevati dai legali del Parlamento:”
La richiesta del comune di Tirana è infondata, in quanto non siamo davanti a un confitto di competenze. Il Parlamento albanese, tramite la decisione N.66 ha solamente espresso la volontà di cominciare le procedure per la costruzione del nuovo complesso parlamentare.
Questa Decisione rimane nel quadro dell’idea e nulla ha a che fare con le procedure della realizzazione. La parola”costruzione” non è stata usata nel senso diretto e pratico, in quanto il Parlamento, nel punto 1 della decisione, non si esprime sulla demolizione di qualche edificio, ma presenta solamente l’obiettivo e lo scopo del Parlamento di costruire un nuovo complesso.”
Insomma, pare che il Comune di Tirana abbia sbagliato ricorso.