Dal 15 settembre ha preso il via la procedura di emersione del lavoro irregolare. Nei primi cinque giorni, come ha dichiarato dal Ministro Riccardi, durante il Question time nell’aula di Montecitorio, sono state presentate poco più di 12mila richieste da parte dei datori di lavoro.Il numero risulta essere esiguo rispetto alle stime della fondazione Leone Moressa che approssima a circa 380mila i potenziali ‘regolarizzabili’.
Questo lento avvio potrebbe essere dovuto anche alla poca chiarezza su alcuni aspetti della procedura. Infatti sono stati necessari diversi decreti e circolari per chiarire alcuni passaggi.
Facciamo dunque il punto della situazione sulle novità riguardanti la procedura da seguire e i soggetti interessati.
Le novità sui soggetti prevedono che, tra i lavoratori extracomunitari che possono essere regolarizzati vi sono anche i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro subordinato o che autorizza a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato (ad esempio permessi per motivi di studio o salute).
Rimane, anche per questi lavoratori, l’obbligo di dimostrare la propria presenza ininterrotta sul territorio italiano, come minimo, dal 31 dicembre 2012 e di essere occupati irregolarmente da almeno 3 mesi al momento della presentazione della domanda.
Quindi, come per tutti, la prova deve essere documentata, ma non è stata creata una lista di documenti validi e sarà quindi lo Sportello Unico per l’immigrazione ad essere competente e a giudicare se la documentazione presentata può essere ritenuta idonea.
Per quanto riguarda la procedura, invece, il primo passo è pagare il contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è rimborsabile e si deve effettuare con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” ed i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate ‘REDO’ (per il lavoro domestico) e ‘RESU’ (per il lavoro subordinato).
Pagato questo contributo si può andare sul sito nullaostalavoro.interno.it dove si trovano i moduliModello EM-DOM per il lavoro domestico o di assistenza alle persone e il Modello EM-SUB per il lavoro irregolare subordinato.
Per compilare i moduli che saranno disponibili fino al 15 ottobre 2012, è necessario iscriversi al sito. Sempre sul sito è disponibile un’ Area di supporto alla registrazione e un FAQ per fornire risposte ai quesiti più frequenti sulla procedura di registrazione e di accesso al sistema.
Sono state fatte specificazione anche sul reddito minimo del datore di lavoro che non deve essere inferiore a 30mila euro annui. Per il lavoro domestico invece, se la famiglia è composta da più conviventi deve corrispondere ad almeno 27mila euro annui, a formare questa cifra possono concorrere, oltre al coniuge, anche i parenti di secondo grado. Se invece, il datore è un soggetto singolo, il suo reddito deve essere pari come minimo a 20mila euro annui.
Si ricorda inoltre che, la verifica dei requisiti di reddito non si applica al datore affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, anche se questi effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Se era chiaro sin da subito che il datore si sarebbe dovuto mettere in regola con i contributi riguardanti il periodo di lavoro irregolare, ora è chiaro anche che sarà l’INPS a calcolarli e a inviare al datore il bollettino MAV per il pagamento, che si dovrà esibire alla convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione.