Il testo era stato approvato il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri e arriverà tra qualche giorno in Gazzetta Ufficiale dopo essere stato firmato dal Capo dello Stato.Se sin dalle prime indiscrezioni era intuibile che il vero intento fosse quello di sollevare il velo che fino ad oggi ha coperto il ‘lavoro nero’, emergono ora i nuovi particolari della fase transitoria al decreto legislativo con cui lo Stato italiano ha appena recepito la direttiva comunitaria in materia di sanzioni per aziende e famiglie che assumano immigrati clandestini.
Parliamo quindi del così detto “ravvedimento operoso”.
Questa fase era stata prevista in aggiunta alla direttiva europea, su suggerimento del ministro dell’Integrazione Andrea Riccardi con lo scopo di permettere ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova normativa evitando le sanzioni in arrivo.
In questo modo, imprese e famiglie che danno lavoro a uno o più immigrati irregolari, presenti nel territorio nazionale, potranno volontariamente adeguarsi alle norme di legge dichiarando il rapporto di lavoro irregolare. Per il datore di lavoro sarà previsto l’onere dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno sei mesi e il pagamento di un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo verrà considerato forfettario e non sarà deducibile dall’imposta sul reddito.Modalità e condizioni per presentare la dichiarazione di emersioneDal 15 settembre al 15 ottobre, datori di lavoro con cittadinanza italiana, europea e datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, che impiegano da almeno tre mesi continuativi lavoratori stranieri irregolari, potranno presentarsi allo sportello unico per l’immigrazione e denunciare il rapporto di lavoro. Quest’ultimo deve essere a tempo pieno, fatta eccezione per il lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali.
Altro requisito importante è quello che impone al lavoratore di dimostrare con “documentazione proveniente da organismi pubblici” la propria presenza ininterrotta sul territorio italiano, almeno dal 31 dicembre 2011.
Questa clausola, che serve ad evitare ‘nuovi arrivi’, non tiene però conto del fatto che tuttora sussita il reato di clandestinità che avrà sicuramente indotto molti a rendersi invisibili alle autorità. Sebbene al comma 6, si specifichi che, dal momento dell’entrata in vigore del decreto fino alla chiusura del procedimento, verranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che non potrà essere espulso per ingresso e soggiorno irregolare, questo non semplifica la condizione di chi fino ad ora ha dovuto defilarsi il più possibile.
Bisogna anche ricordare che saranno legalmente perseguite le false dichiarazioni e attestazioni e annullati i permessi concessi sulla base di queste.EsclusiSono esclusi dal provvedimento i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, con sentenza anche non definitiva, per aver dato lavoro ad un immigrato senza permesso, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro, della prostituzione e dei minori e per intermediazione illecita. Si vedranno revocato il nulla osta al lavoro e dovranno pagare una multa pari al costo medio del rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.Ugualmente estromessi sono i datori che in passato ha presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non hanno assunto il lavoratore.
Per quanto riguarda i lavoratori, sono esclusi gli immigrati espulsi o considerati pericolosi per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato italiano o di altri paesi dell’area Schengen. Esclusi anche i condannati, anche in via non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale e i segnalati come “non ammissibili” in Italia.