La maggioranza delle proposte di legge costituzionale presentate nell’ultima legislatura, concedono il voto nelle elezioni locali agli stranieri presenti in Italia da almeno 5 o 6 anni. E’ chiara l’intenzionalità di non voler più abbassare questa soglia, e se parte della classe politica italiana acquisisse successivamente la consapevolezza che il diritto di voto può essere riconosciuto all’atto della residenza, bisognerebbe modificare nuovamente la costituzione, intraprendendo un percorso molto difficile e dagli esiti incerti.
La seconda linea si basa sul principio dell’autonomia locale, ritenendo che l’attuale legislazione ordinaria italiana rende possibile il diritto di voto alle elezioni locali. Infatti negli ultimi 4 anni è aumentato costantemente il numero dei comuni italiani che modificano il loro statuto comunale per concedere ai residenti stranieri non comunitari il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione dei consigli circoscrizionali e talvolta anche quelli comunali. L’esperienza di modifica statutaria più significativa è stata fatta dal Comune di Genova nel luglio del 2004 che ha concesso il diritto di voto ai residenti da due anni, prevedendo addirittura la possibilità dell’elezione di un sindaco non italiano. Il governo italiano si è opposto a queste iniziative non riconoscendo la loro legittimità costituzionale perché la materia riguarderebbe il legislatore nazionale. Nell’agosto del 2005 un decreto del presidente della repubblica sul parere negativo del Consiglio di Stato e sulla base di un provvedimento del governo ha annullato la delibera del Comune di Genova.
I fautori della terza linea hanno sostenuto sulla base della convenzione di Strasburgo del 1992, ratificata con riserve dall’Italia nel 1994, forme di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica attraverso le consulte (comunali, provinciali e regionali), i consiglieri aggiunti nei consigli comunali e i consigli delle comunità straniere. Tra i loro obiettivi principali, questi organi di natura consultiva dovrebbero offrire supporto alle amministrazioni locali nelle politiche sull’integrazione e dovrebbero avvicinare gli stranieri non comunitari all’ordinamento e al sistema socio-politico italiano. Per di più si sostiene di poter preparare i non comunitari ad una partecipazione attiva che si avrà con la concessione del diritto di voto nelle elezioni locali.
A dicembre 2005, il consiglio nazionale dell’ANCI, l’associazione che rappresenta i comuni italiani, con l’intento di porre fine a tutti i dubbi sulla legittimità costituzionale delle iniziative dei comuni nel concedere il diritto di voto, ha approvato una progetto di legge ordinaria da presentare alle camere. L’iniziativa è importante perché nasce dall’associazione delle istituzioni che sono interessate direttamente nella questione. Per il resto non si discosta molto dal pensiero dominante che impone un periodo di permanenza in Italia non inferiore ai 5 anni per poter votare. Quest’ultimo progetto di legge che paradossalmente nel titolo parla di “diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità” (come tanti altri), non può non essere discriminatorio. Non fa altro che affermare due categorie utilizzate spesso nella definizione (giuridica) degli stranieri non comunitari: i “non-cittadini”, in questo caso coloro che pur in regola non possono votare perché si trovano in Italia da meno di 5 anni e i “semicittadini” premiati per la loro permanenza superiore ai 5 anni e per la loro presunta intenzionalità di stabilirsi in Italia. Per rilevarne la dimensione discriminatoria basta rifarsi alla definizione dell’Unione Europea sulla discriminazione indiretta, cioè “una disposizione, un criterio o una prassi che mettono, intenzionalmente o meno, una persona in posizione di particolare svantaggio per via dell’etnia, credo o altro”. Nel nostro caso “disposizione” sta per “progetto di legge”, “particolare svantaggio” sta per “impossibilità di incidere attraverso il voto nei processi decisionali che la riguardano in prima persona” e “altro” sta per “durata del soggiorno”!
Da “non-cittadino” mi chiedo se la persistente esclusione dalla vita politica degli stranieri residenti non comunitari in un paese “democratico”, non deve far riflettere sul reale livello di democrazia presente nella società italiana?
Provate ad immaginare: nella stessa famiglia avremmo il marito che può votare perché è arrivato prima in Italia e sua moglie (e i figli) dovrà(nno) aspettare 5 anni. Mi ricorda un po’ l’antica Atene e tutte le lotte fatte dai movimenti femministi in Italia e nel mondo tra le fine del ‘800 e fino alla metà del ‘900 per riconoscere il diritto di voto alle donne (L’Italia ci è riuscita nel 1946!).
Da “non-cittadino” ho difficoltà nel capire le motivazioni che stanno alla base di questo progetto di legge. Sembra che la “semi cittadinanza” sia un processo evolutivo: per diventare “semicittadini” bisogna consapevolizzarsi e acquisire nozioni della cittadinanza, dell’ordinamento e del sistema socio-politico italiano. Questo processo ha bisogno di 5 anni per completarsi? E’ provato scientificamente? Allora come mai i cittadini comunitari residenti in Italia possono votare nelle elezioni comunali dall’atto della residenza? Per loro può valere il principio dell’appartenenza all’Unione Europea e quindi anche di reciprocità tra paesi comunitari ma nulla toglie che “devono” consapevolizzarsi e conoscere le regole.
Il progetto di legge dell’ANCI fa riferimento anche alla Convenzione di Strasburgo del 1992, ricordandoci che l’Italia ha ratificato solo i primi due capitoli e non il terzo: il capitolo C “Diritto di voto alle elezioni locali”. Nel progetto di legge viene riportato l’articolo 6 della convenzione (parte del capitolo C) che concede il diritto di voto ad “ogni residente straniero …che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni”. Ma non viene fatto alcun riferimento all’articolo 7 (sempre parte del capitolo C) che recita: “ciascuna parte può… stipulare che le condizioni di residenza specificate all'art. 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve”. Detto in altre parole, si può decidere di far votare gli stranieri non comunitari anche un giorno dopo l’atto della residenza (il periodo di residenza più breve di 5 anni può essere anche un giorno). Allora perché non abbassare o ancora meglio annullare la soglia dei 5 anni? Si vuole riportare alla virgola la convenzione di Strasburgo (omettendo qualche articolo)? Sarà una forma di tutela dell’ordinamento italiano? O forse è uno dei pochi elementi che contraddistinguerà tra loro “non-cittadini”, “semicittadini”, cittadini comunitari e cittadini italiani?
Per non acuire ulteriormente le esistenti differenze tra persone che fanno parte della stessa società contribuendo insieme al suo sviluppo e benessere, per promuovere la loro partecipazione attiva e la cittadinanza, è necessario riconoscere dal momento dell’iscrizione anagrafica una serie di diritti legati alla partecipazione politica: il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, il diritto di voto nei referendum, il diritto di voto per il parlamento europeo. Inoltre bisogna aprire un confronto serio sul riconoscimento del diritto di voto nelle elezioni nazionali, altrimenti sostenere nel progetto di legge dell’ANCI che “l’ordinamento italiano respinge visioni etnico-territoriali o (razziali) della cittadinanza, per concepirla piuttosto alla stregua dell’effettivo inserimento economico, sociale, politico e culturale” non è altro che un concetto vuoto non corrispondente alla realtà. Dall’altra parte bisogna tener presente che pur riconoscendo questi diritti, ci saranno molte barriere culturali e politiche da abbattere. Gli Stati Uniti ci possono offrire tanti esempi in merito. In Italia l’esempio più concreto delle barriere si ha con la presenza degli stranieri nelle strutture di rappresentanza dei sindacati: nonostante la loro adesione in alcune categorie sindacali raggiunge il 30%, si contano sulle dita i delegati sindacali e i sindacalisti stranieri.
Un vantaggio immediato del diritto di voto si potrà osservare nella scena politica: probabilmente gli schieramenti politici diventeranno più sensibili e più attenti nel proporre i loro programmi e nel rivolgersi agli elettori perché anche gli immigrati entreranno a far parte del mercato del voto. Probabilmente non dovremo più subire politiche e campagne elettorali xenofobe che spesso fanno della questione immigrazione il nocciolo principale di tutti i problemi italiani.
Infine, forse non dovrò più vedere appena esco di casa manifesti elettorali simili a “Immigrazione stop, la nostra terra non è in vendita! O legge o lotta popolare”, “L’orda no””, “Ora o mai più! Stop all’invasione islamica”, “Rispettate le nostre leggi, oppure tornate al vostro paese”, “A loro più case a noi più tasse”, “Prima i cinesi, adesso i turchi”, “No, al voto agli immigrati”, “Islamizzati o terrorizzati? Fermiamoli!”, “Sveglia Appennino! L’integrazione islamica al potere. 9 aprile 2006 Blocchiamoli!”, slogan leciti in nome della libertà dell’espressione e del diritto di cittadinanza (italiana) sanciti dalla costituzione. Ma può essere considerata “libertà” quella che condiziona, limita e nega le libertà e i diritti altrui?
Da qualche anno si anima sempre di più il dibattito sulla concessione del diritto di voto nelle elezioni locali agli immigrati e sulla loro partecipazione nella vita sociale e politica. Tre linee principali si possono identificare in merito alla questione. La prima pone come necessario la modifica della costituzione italiana per poter permettere ai residenti stranieri non comunitari di votare.